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Il GdP di Lecce annulla il verbale elevato dalla PM col nuovo photored di viale Grassi

Nuovi Photored a Lecce: il Giudice di Pace di Lecce accoglie il ricorso: l’omologazione dello strumento non risulta conforme alla legge e pertanto per la regolarità dei verbali occorre la presenza fissa dell’operatore di polizia.

Perché i verbali elevati attraverso i nuovi Photored installati a Lecce siano ritenuti validi, occorre la contestazione immediata dell’infrazione da parte dell’organo accertatore presente sul posto della commessa infrazione.

E’ questo il principio con cui il Giudice di Pace di Lecce (Dott.ssa V.R. Cerfeda) ha accolto il ricorso proposto da un automobilista contro il Comune di Lecce, per l’utilizzo non corretto del nuovo photored installato su Viale Grassi all’altezza dell’intersezione con Via Lequile.

Con recentissima e motivata sentenza, pubblicata in data 12.5.2021, il Giudice di Pace di Lecce, che ha accolto le tesi dello Studio Legale Matranga, ha annullato infatti il verbale elevato dalla Polizia Municipale di Lecce per violazione dell’art. 146 comma 3 del CdS, che sanziona – come noto – il passaggio col semaforo rosso.

Nel merito, il Giudice ha chiarito come “non vi è prova certa sulla responsabilità dell’opponente nel caso di specie, atteso che, al momento della contestazione dell’infrazione, lo strumento di rilevamento, pur assumendone l’amministrazione convenuta l’omologazione in base alla ultima recente normativa, condizione necessaria per il funzionamento dell’apparecchiatura detta senza l’ausilio dell’organo di polizia, non risponde invero, ai dettami di legge”.

Tra  l’altro, ha proseguito il Giudice “con la nuova omologazione del citato strumento è necessario che siano scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro, quando il veicolo trasgressore si trova circa al centro dell’intersezione controllata. Ebbene dalla documentazione in atti non si evincono tali prescrizioni: non è certo che abbia superato la linea d’arresto con il segnale rosso, posto che il primo rilievo fotografico rappresenta la vettura ferma oltre la linea d’arresto, mentre nel secondo rilievo fotografico non si riproduce il veicolo al centro dell’intersezione, né, invero si può ricondurre con certezza il secondo rilievo fotografico al primo, posta l’illeggibilità della targa della vettura ivi riprodotta come anche nel primo fotogramma. Inoltre, dalla documentazione esibita e prodotta dall’ente opposto non è individuabile l’istante in cui è avvenuto il secondo scatto, né è rilevabile il fissato intervallo di tempo tra i due scatti”.

Si tratta, per l’avv. Alfredo Matranga della dimostrazione di come le nuove apparecchiatura installate dal Comune di Lecce in città non siano correttamente utilizzate per sanzionare gli utenti della strada, considerata, da un lato, l’assenza della omologazione dello strumento in conformità della legge e, dall’latro, la conseguente mancanza sul posto degli agenti verbalizzanti cui spetta la notifica immediata delle contestazioni. 

La sentenza